Così sentenzia la Corte di Cassazione - in riferimento alla questione già trattata dal Tribunale di Sulmona. Il Tribunale ha condannato la titolare di un bar alla pena di 100 euro d'ammenda per avere provocato immissione di fumi molesti all'interno di una abitazione privata.
Il reato di cui si parla è quello dell'articolo 674 del codice penale secondo cui "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro".
Tale reato si configura in presenza di molestie olfattive promananti da impianto produttivo anche quando non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori. Il parametro di legalità dell'emissione viene individuato nel "criterio della stretta tollerabilità".
Anche in precedenza la giurisprudenza ha ricondotto l'emissione di odori molesti al reato di getto pericoloso di cose essendo la percezione di un determinato odore il risultato della liberazione (come la cottura di cibi) di prodotti volatili, come tali percepibili anche all'olfatto e definibili, secondo il linguaggio comune, anche come gas.
Comunque, il reato in questione è un reato di pericolo, dato che è sufficiente per la sua realizzazione l'attitudine dell'emissione a offendere o molestare le persone. Là dove per molestia deve intendersi la situazione di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività della persona. Pertanto, non esistendo una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve aver riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità previsto dal codice civile ('art. 844) anch'esso comunque condizionato, come quello della normale tollerabilità, dalla situazione ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l'emissione molesta.
fonti: greenreportimmagine: miolegale
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